''Antitrust, ha ragione la FITETREC-ANTE''
Gentile Direttore,
faccio seguito alla pubblicazione sul suo sito del provvedimento numero 22503 dell’8 giugno 2011, con cui l’Antitrust ha concluso l’istruttoria a carico della Fise, avviata nel 2007 ai sensi dell’art.14 L. 287/90, per accertare l’esistenza di violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato Ce (ora 101 e 102 Tfue).
Essendosi l’Authority pronunciata su una materia che da tempo ormai è soggetta alle più svariate interpretazioni, e avendo la stessa chiarito esattamente le competenze della Fise, al contempo imponendole una serie di obblighi, reputo utile effettuare talune considerazioni per chiarire lo stato dell’arte.
Nel dettaglio, con delibera del 19 luglio 2007, l’Antitrust ha inteso verificare se la Fise, abusando dei propri poteri regolatori, avesse impedito o comunque limitato lo svolgimento di manifestazioni e attività equestri sia tramite azioni nei confronti di associazioni concorrenti, che attraverso l’applicazione, nei confronti dei propri tesserati o affiliati, di disposizioni statutarie federali che avrebbero loro impedito di aderire “ad altra associazione o ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri”.
In altri termini, l’Autorità avrebbe dovuto accertare se la Fise di fatto sanzionava – o comunque minacciava di farlo – i cavalieri che prendessero parte a manifestazioni equestri sotto l’egida di altre organizzazioni sportive, limitando, pertanto, la concorrenza nell’ambito sportivo di riferimento.
ONDE evitare l’accertamento dell’infrazione la Fise si è ora impegnata a correggere il proprio modus operandi e, pertanto, a modificare il proprio Statuto e i relativi regolamenti, disciplinando al contempo il rapporto fra circoli affiliati Fise e altri enti e/o associazioni, anche in riferimento all’organizzazione di eventi e manifestazioni equestri non riferibili alle discipline Cio/Fei di natura agonistica, ovvero salto ostacoli, concorso completo, dressage, paraolimpica, attacchi, endurance, reining e volteggio.
In tal modo la Fise si è obbligata a limitare il proprio ambito di competenza esclusiva alle sole discipline equestri Cio/Fei svolte in forma agonistica e in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva.
Ne consegue, dunque, che alla Fitetrec-Ante viene implicitamente riconosciuta una riserva esclusiva sulla pratica agonistica delle discipline Fite, ovvero sulla monta da lavoro e monta western, turismo equestre, trec e cross, in aderenza, peraltro, a quanto era già stato stabilito dal Coni.
Per quanto concerne le discipline svolte a livello amatoriale, inoltre, l’Autorità ha chiarito come le stesse possano essere praticate da tutti gli operatori del settore, anche con tesserati Fise, e che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, con l’osservanza dei medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta.
LE MODIFICHE statutarie imposte alla Fise dovrebbero altresì consentire ad altri enti o associazioni equestri la possibilità di utilizzare gli impianti dei circoli e club affiliati alla Fise, permettendo anche ai tesserati federali di partecipare a manifestazioni organizzate da entità “terze”, le quali potranno legittimamente avvalersi delle strutture affiliate alla Fise, senza alcun vincolo di carattere economico per l’organizzazione e discrezionalità residuale in capo a quest’ultima.
Da ultimo, ai fini della corretta attuazione degli impegni assunti, sotto l’egida dell’Antitrust la Fise sarà obbligata a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento emanato, una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione dei suddetti impegni, dimostrando di averne data adeguata pubblicità agli operatori di settore, nonché comunicando all’Autorità Garante la data certa dell’adunanza per le modifiche statutarie e regolamentari proposte, e fornendo il verbale della relativa riunione entro dieci giorni dalla loro formalizzazione.
L’Autorità vigilerà sulla corretta esecuzione degli impegni assunti dalla Fise, pena una sanzione e la riapertura d’ufficio del procedimento.
Lettera firmata























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