Unione Ippica, il testo presentato alla Camera
Camera dei deputati
XIII Commissione Agricoltura
Proposte di legge C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi,
C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari
(Rel. Paolo Russo)
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PRESENTATO DAL RELATORE
(3 ottobre 2012)
Art.1
1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. All'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.
Art. 2.
1. Entro il 31 dicembre 2012 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:
a) definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata «AAMS». Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma;
b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l'iscrizione all'Unione per l'anno 2012; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;
c) determina i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti all'Unione;
d) approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione all'Unione, supportato da idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione dei medesimi investimenti;
e) determina i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti all'Unione, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione all'Unione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
f) determina i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
g) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce, altresì, i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione;
h) approva i piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione.
Art. 3.
1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve quelle previste all’articolo 5 della presente legge, che sono demandate all'Unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:
a) alla definizione dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
b) alla definizione dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;
c) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;
d) alla organizzazione delle attività di controllo antidoping;
e) alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;
f) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l’esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;
g) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
h) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;
i) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
l) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.
3. Il comma 9-bis dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° aprile 2013, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all’uno per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 4.
1. Entro il 1° marzo 2013 l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.
2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'AAMS.
3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo, nominato dall’assemblea e composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da nove consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall’AAMS, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e tre designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi.
c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;
d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.
4. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da cinque membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, gentlemen. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e sulla programmazione delle corse.
6. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
7. Lo statuto prevede che l’assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili delle seguenti funzioni: marketing-comunicazione, amministrazione finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.
9. Entro il 31 marzo 2013 si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° aprile 2013.
10. Entro il 30 giugno 2016 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.
Art. 5.
1. A decorrere dal 1° aprile 2013 l'Unione:
a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;
c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 3, tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;
e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;
h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.
Art. 6.
1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l’andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'AAMS, ai fini di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell’introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica.
Art. 7.
1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con: a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.
Art. 8.
1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito, dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2017, dalle seguenti risorse:
a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'AAMS risponde dei versamenti alla Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'AAMS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Unione;
c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscriversi da parte degli operatori;
d) fino all’anno 2017, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'AAMS, entro il 30 novembre 2012, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dalla Unione per il miglioramento e alla gestione degli impianti ippici e il miglioramento delle razze indigene;
f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS, entro il 31 dicembre 2012, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.
Art. 9.
1. L'AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:
a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;
d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.
Art. 11.
1. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato all'ASSI.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate all'Unione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è soppresso.