Vertenza con la FISE Ecco il testo della decisione finale dell'Antitrust
L'AUTORITA' Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente chiamata Antitrust,ha pubblicato nel suo bollettino n. 23 del 27 giugno la sua decisione in merito alla vertenza in atto con la Federazione Italiana Sport Equestri per abuso di posizione dominante. Risparmiamo ai nostri lettori il resoconto del procedimento istruttorio e riportiamo integralmente la delibera a partire dal capitolo 4.
IV. I NUOVI IMPEGNI PROPOSTI DALLA FISE
A seguito di apposite, propedeutiche audizioni svoltesi con gli Uffici dell’Autorità 4, la FISE ha formalmente presentato - con comunicazione del 21 luglio 2010, definitivamente formalizzata in data 4 febbraio 2011 - nuovi impegni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90, allo scopo di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale oggetto dell’istruttoria riaperta con la citata delibera del 22 aprile 2010.
La FISE, in particolare, ritiene che le criticità concorrenziali prospettate dall’Autorità possano essere superate individuando specificamente la nozione di attività “agonistica” che l'ordinamento - nazionale ed internazionale - attribuisce alla competenza federale.
In proposito, la FISE rileva che l'attività “agonistica”, intesa quale attività contrapposta a quella “amatoriale”, non è affatto quella caratterizzata dalla assegnazione di premi e/o dalla predisposizione di classifiche, ma piuttosto l'attività di contenuto tecnico la cui organizzazione è attribuita alla FISE in quanto unica federazione nazionale affiliata alla FEI che, a sua volta, è l'unica federazione internazionale per lo sport equestre facente parte del CIO.
La FISE è infatti tenuta istituzionalmente a vigilare sulla “qualificazione agonistica” dei praticanti l’attività sportiva equestre al fine di preservarne la salute e garantirne la preparazione tecnica, tenuto conto che essa, ai sensi dell'articolo 116 delle “FEI General Regulations”, è responsabile della “idoneità fisica e tecnica dei cavalli e degli atleti” che partecipano alle competizioni alle quali questi sono ammessi.
Sulla base di tali presupposti e della distinzione tra attività “agonistica” e “amatoriale” demandata alla federazione, la FISE prospetta il superamento dei potenziali profili anticoncorrenziali evidenziati nel provvedimento di riapertura dell’istruttoria attraverso l'adozione di un regolamento sportivo che individui per ogni singola disciplina CIO/FEI la linea di demarcazione tra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale, in osservanza dei parametri CIO/FEI.
Gli sport equestri di interesse FISE si dividono in due grandi categorie:
1) discipline CIO/FEI olimpiche e non olimpiche;
2) altre discipline e specialità.
Nello specifico, la FISE si impegna formalmente:
a) a delimitare il perimetro della propria esclusiva alle discipline equestri CIO/FEI (salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio) ove svolte in forma agonistica, adeguando in tal senso i propri regolamenti ed eliminando qualsiasi riferimento ad attività esclusive che esulino da tale contesto (all. 1 del formulario);
b) a riconoscere come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale (ovvero, al di sotto degli standard CIO/FEI stabiliti dalla FISE) delle suddette discipline CIO/FEI anche da parte di enti ed associazioni diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati FISE e con l'attribuzione di classifiche e premi;
c) a riconoscere il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti diversi dalla stessa;
d) a riconoscere come legittima l'iscrizione dei propri tesserati ad enti diversi dalla stessa, non svolgenti attività agonistica CIO/FEI;
e) a regolamentare i rapporti fra i circoli affiliati FISE ed altri enti e/o associazioni, anche relativamente a manifestazioni in ambito CIO/FEI di natura non agonistica. A tal fine, la FISE ha allegato copia della “convenzione quadro per l’utilizzo di impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati della FISE” (all. 2 del formulario).
La FISE si è infine impegnata a fornire un’adeguata pubblicità ai propri impegni, dichiarando che gli stessi saranno attuati in tempi brevi, compatibilmente con i tempi di modifica delle norme statutarie e regolamentari.
Con delibera adottata il 16 febbraio 2011 l’Autorità, non ravvisando la manifesta infondatezza degli impegni presentati dalla FISE, ha disposto la pubblicazione dei medesimi sul sito web dell’Autorità a far data dal 21 febbraio 2011, al fine di consentire a terzi interessati di presentare le proprie osservazioni scritte in merito ai citati impegni, contestualmente prorogando il termine di conclusione del procedimento, al fine di poter presentare la richiesta di parere di cui all’articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE.
1- continua