Stangata dell'Antitrust sulla Fed. Sport Equestri
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, volgarmente indicata come Antitrust e presieduta dal dr. Antonio Catricalà, ha pubblicato la propria sentenza a proposito del monopolio esercitato dalla Federazione Italiana Sport Equestri sul mondo del cavallo. La sentenza in sette cartelle si conclude con la delibera che impone testualmente…
“a) di rendere obbligatori gli impegni, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;
“b) di chiudere il procedimento nei confronti della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri senza accertare l’infrazione ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
“c) che la F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri, entro venti giorni dalla notifica della presente delibera, dovrà presentare all’Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento e, in particolare:
“i) dovrà allegare copia originale delle riviste di settore “Cavallo e Natura”, “Cavallo Magazine” e “Cavallo e Cavalieri”, nonché fotocopia della pagina del proprio sito web, ove sarà diffuso con idonea evidenza grafica il comunicato con cui si rende noto a tutti gli operatori del settore equestre il contenuto degli impegni.
“ii) dovrà inviare copia delle convenzioni di volta in volta stipulate con organizzazioni, enti od associazioni operanti nel settore equestre, allo scopo di consentire loro l’uso degli impianti degli affiliati F.I.S.E. -Federazione Italiana Sport Equestri.
“iii) dovrà comunicare la data certa dell’Assemblea Nazionale avente all’ordine del giorno le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all’approvazione degli impegni da parte dell’Autorità.
“La F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri sarà altresì tenuta a rendere noto all’Autorità l’esito di tale Assemblea Nazionale, contestualmente al relativo verbale, entro dieci giorni dalla sua formalizzazione.
“Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
“Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.”
Tutta la documentazione è visibile nel sito internet www.agcm.it/A14HTM