Immagine di fantasia che rappresenta il Consiglio d’Europa vota la Carta Europea Dello Sport – (Immagine di Gianluigi Giovagnoli, creata con Designer,
Il concetto di Sport, Introduzione e riferimenti normativi. Parte 1
Premessa
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 , n. 36 inerente il “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” impone di capire con chiarezza cosa si intenda per “Sport”, così da comprendere il reale campo di applicazione della norma. Specialmente in considerazione della recente modifica dell’articolo 33 della Costituzione Italiana che, in ragione di nuove interpretazioni costituzionalmente orientate, impone che se ne riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.
Introduzione
Lo sport è un’attività che ha le sue origini già nell’antichità e che si è sviluppata attraversato i secoli, assumendo nelle diverse popolazioni e nazioni del mondo molteplici forme e significati: antropologici, culturali, psicologici, politici, di salute e di formazione ed educazione dei cittadini. Tuttavia, definire in modo esaustivo cosa costituisca il concetto di sport, sia a livello nazionale che internazionale, richiede un approccio multidisciplinare che ne consideri i diversi aspetti. Gli sport sono caratterizzati da normative che li identificano quali attività riconosciute dai vari Stati e da strutture sovranazionali (per es. Consiglio d’Europa e l’Unione Europea) e regolate dal Comitato Olimpico Internazionale (COI) e dai Comitati Olimpici Nazionali (CON, in Italia il CONI), indipendentemente dalla loro inclusione o meno nel programma dei Giochi Olimpici. Appare quindi necessario esaminare le ragioni che riconducono la definizione di sport alle attività svolte sotto l'egida dei CON e dello COI, oltre agli aspetti morali che caratterizzano gli sport, evidenziando i principi e i valori sostenuti dal movimento sportivo e la loro rilevanza globale.
Riferimenti normativi
Il principale riferimento normativo è rappresentato dalla Carta Europea Dello Sport - che all’articolo 1 (“Scopo della Carta”, comma II) sancisce l’importanza di “Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport”, anticipando quei valori morali che poco dopo esplicita nella definizione di sport identificandolo in “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Tale definizione è particolarmente importante poiché viene pressoché ripresa tal quale dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (all’Articolo n.2 – Definizioni) dove, rispetto alla Carta Europea è aggiunto che si tratta di qualsiasi forma di “attività fisica fondata sul rispetto di regole…” Queste definizioni, quasi identiche, sono ampiamente inclusive e riconoscono la diversità delle pratiche sportive e il loro contributo al benessere individuale e collettivo. Tuttavia, la Carta Europea dello Sport espande ulteriormente questa definizione, enfatizzando (come abbiamo visto all’articolo 1) gli aspetti morali ed etici dello sport, oltre alla sua funzione di promuovere la dignità umana e proteggere gli atleti da sfruttamenti e abusi.
Altro tassello importante è quello posto dal Trattato sull'Unione Europea che al comma 1 afferma che: “L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”.
In effetti la recente modifica del 20 settembre 2023 dell’articolo 33 della Costituzione Italiana, accoglie tale indicazione riportando che “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, enfatizzando non solo il valore sociale e di benessere psicofisico dello sport, ma anche il suo valore educativo e sociale. Pertanto una lettura costituzionalmente orientata di quanto considerato nelle definizioni del D.lgs 36 dovrebbe integrare tale definizione e riconosce come sport: “qualsiasi forma di attività fisica dotata di valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico che sia fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
NOTE
Carta Europea Dello Sport - Consiglio d’Europa - CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport - 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 – 15 maggio 1992 Art.1 “Scopo della Carta”, comma II
Carta Europea Dello Sport - Consiglio d’Europa - CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport - 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 – 15 maggio 1992 - Articolo 2 – “Definizione e campo di applicazione della Carta”
[1] 1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” (21G00043) Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024) (GU n.67 del 18-03-2021). Articolo n.2 – Definizioni. “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”;[1] Versione consolidata del trattato sull'Unione Europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016 (2016/c 202/01) - Articolo 165 (ex articolo 149 del TCE) - comma 1…
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