Riflessioni sulla Riforma dello Sport 2023
E’ oramai alle porte l’entrata in vigore della “Riforma dello sport”, già posticipata dal Decreto Milleproroghe al 1 luglio 2023, con effetti parzialmente validi per tutto l’anno 2023.
La “Riforma dello sport”, introdotta dal Legislatore con D. Lgs 36/2021, integrato dal D. Lgs 163/2022, si pone come intervento rivoluzionario per tutto il comparto sportivo. La nuova normativa ha, in particolare, introdotto aspetti di organizzazione e gestione degli Enti sportivi (Associazioni e Società sportive). La riforma ha inoltre, finalmente, disciplinato i diritti dei lavoratori dello sport, prevedendo l’inclusione di tutti i soggetti che a diverso titolo operano nel comparto sportivo ed ha statuito la regolamentazione giuridica attraverso l’individuazione di specifici contratti di lavoro da modulare a seconda della prestazione, garantendo così una tutela specifica.
Le nuove norme saranno di certo più garantiste per i lavoratori del comparto sportivo, soprattutto in termini di stabilità dei rapporti, assistenza sanitaria e previdenza, inevitabilmente i limiti contrattuali si faranno più stringenti sia in termini gestionali che economici.
Il Legislatore ha specificamente statuito la definizione del cavallo-atleta, fissando i requisiti di identificazione dei medesimi e dunque garantendo di fatto una più ampia tutela per il cavallo sportivo e per i loro proprietari.
In particolare, con riferimento agli Enti che operano nello sport dilettantistico, il Legislatore ha previsto l’inclusione di nuove forme giuridiche, estendendo la possibilità di operare anche alle società di persone e società di capitali previste dal Codice civile, nonché agli enti del terzo settore ed imprese sociali, restando immutato il vincolo di affiliazione ad almeno una Federazione od Ente di promozione sportiva. Per gli Enti dilettantistici costituiti in forma societaria è stata introdotta poi una modifica di rilievo che riguarda la possibilità di divisione degli utili tra i soci ed effettuare aumenti di capitale gratuiti, entrambe le opportunità sono previste entro i limiti di valore previsti dalla norma e solo previa copertura delle eventuali pregresse perdite d’esercizio. Precedentemente i soci non avevano alcuna facoltà di ripartizione degli utili che dovevano essere reinvestiti per i fini sociali, la nuova statuizione interviene dunque quale favorevole opportunità per i soci investitori del comparto sportivo di realizzare una rendita periodica che valga l’investimento economico effettuato, così come la possibilità di effettuare aumenti di capitale gratuiti consentirà di capitalizzare il proprio investimento nel lungo periodo.
La statuizione interviene, dunque, con lo scopo di incentivare gli investitori che intendono operare nel comparto sportivo, garantendo loro la possibilità di realizzare profitti economici, al fine di favorire così la presenza nel mondo dello sport di maggiori finanziatori privati e dunque, favorire la crescita di realtà più strutturate ed organizzate, volte al conseguimento di risultati sportivi sempre più soddisfacenti
Nella pratica sarà necessario attendere le opportune indicazioni che seguiranno da parte degli organismi preposti, è ipotizzabile la necessaria modifica degli statuti societari attualmente in essere, non prima di aver risolto gli apparenti contrasti con norme tuttora in vigore, mi riferisco in particolare al presupposto generale dell’assenza di fini di lucro che fino ad oggi ha caratterizzato l’organizzazione sportiva, ma nello specifico sono ancora molteplici gli aspetti che il Legislatore dovrà specificare.
La Riforma dello sport si occupa poi del tema del lavoro sportivo. Il Legislatore ha previsto l’inclusione di molte delle figure che operano nel settore dello sport, oggi prive di riconoscimento giuridico e che in futuro potranno godere dell’inquadramento e regime agevolato allo stesso riservato. Spetterà alle singole Federazioni individuare i soggetti che rivestono mansioni necessarie allo svolgimento della specifica disciplina sportiva. In sintesi, i contratti di lavoro saranno gestiti secondo le norme del lavoro subordinato od autonomo, in particolare i lavoratori autonomi privi di partita iva potranno essere inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), detti contratti avranno una durata non superiore a 5 anni rinnovabili anche tra le medesima parti e prevedranno un massimo di 18 ore lavorative settimanali, oltre le manifestazioni sportive.
I contratti di collaborazione fino ad € 5.000,00 annui non costituiranno base reddituale, oltre € 5.000,00 e fino ad € 15.000,00 saranno esenti dal pagamento dell’Irpef (imposte dirette), ma soggetti a contribuzione previdenziale Inps, mentre i contratti che superano € 15.000,00 annui sarà previsto il pagamento sia dell’Irpef che dell’Inps.
La riforma ha previsto per i nuovi contratti di lavoro una gestione digitalizzata e la registrazione presso il Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche. Saranno favorite anche le collaborazioni di apprendisti e volontari. Per gli atleti saranno previste ritenute alla fonte sui premi gara pari al 20%.
La riforma comporterà maggiori garanzie per i lavoratori sportivi sia in termini previdenziali che assistenziali ed ovviamente di contro una più severa e stringente previsione per chi opera nel settore con incremento della fiscalità. E’ prevista la futura tassazione anche di attività strumentali secondarie che in ogni caso non riguarderà la gestione degli impianti, la formazione dei tecnici, le sponsorizzazioni e le cessioni di diritti.
La Riforma dello sport ha, altresì, incluso norme specifiche per l’utilizzo di animali nello sport e definito il cavallo-atleta fissandone i requisiti sostanziali e la tutela dei diritti. Potrà godere della qualificazione di cavallo-atleta l’esemplare impiegato nello sport che soggiacerà ai seguenti requisiti: la registrazione in banca dati nazionale, la destinazione non alimentare dell’equide e l’iscrizione presso la FISE, FPM, FITETREC-ANTE o tramite un Ente di promozione sportiva che risulti dal documento di identificazione.
Il Legislatore ha anche enunciato i criteri generali di tutela e salvaguardia degli animali che in genere sono utilizzati nelle pratiche sportive, specificando l’obbligo di garantire il benessere psico fisico dei medesimi in ogni stato e fase della vita, dunque non soltanto durante il periodo di impiego nello sport, ma anche nel periodo di dismissione dall’attività sportiva e fino al termine della loro esistenza. La norma statale espressamente statuisce che gli animali utilizzati per lo sport siano tutelati quali esseri senzienti e dunque dotati di sensibilità, come previsto ex art. 13 Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
E’ stata prevista obbligatoria a carico del proprietario del cavallo-atleta la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi, a tutela di eventuali danni che gli stessi animali dovessero cagionare. La riforma prevede, inoltre, a garanzia di tutela del benessere del cavallo-atleta l’obbligo di sottoporlo annualmente ad una visita medico-veterinaria e provvedere alle vaccinazioni previste dalla legge e dalle Federazioni di riferimento. In conclusione, sono molteplici gli aspetti di revisione che andranno ad incidere significativamente nell’intera organizzazione sportiva, e per comprendere i reali effetti della riforma sarà necessario attendere i provvedimenti e linee attuative delle previsioni normative in esame che verranno emanate da parte del Governo ed anche delle Federazioni, ognuna per le parti di loro competenza.