Lettera aperta sulle provvidenze all'allevamento
Preg.mo Dottor Bittini,
Preg.ma Dottoressa Finizio,
Spett.le ANACT,
Spett.le ANAC,
Spett.li Associazioni di categoria ippiche (Imprenditori Ippici Italiani, Lega Ippica, Organismo Ippico Italiano, e altre in gestazione)
Alla luce della notizia pubblicata sul sito ANACT il giorno 8 luglio 2016, contenente la lista dei beneficiari delle provvidenze trotto 2011, della corrispondente notizia apparsa sul sito ANAC il giorno 13 luglio 2016, con riferimento alla decisione dell’ufficio legale del Mipaaf di applicare per le analoghe provvidenze per i purosangue il “regime de minimis”, rivolgo a Voi, che direttamente o indirettamente siete responsabili delle decisioni già adottate e/o che Vi proponete (anche nell’ottica di una riforma del settore che attribuisca ad un organismo privato la gestione) di esserlo per quelle che lo saranno anche in un futuro prossimo, per sottoporre alla Vostra attenzione, attraverso questa lettera aperta, alcune osservazioni, e le inevitabili conseguenti domande.
Confido, che nel solco delle annunciate intenzioni di dialogare con tutti, di attuare trasparenza e chiarezza nello svolgimento delle attività previste dai ruoli che ricoprite e non da ultimo di rispettare le norme in vigore (nazionali e transnazionali) di poter ricevere risposte esaustive.
Probabilmente per una mia lacuna, l’ultimo provvedimento (in ordine temporale) che sono riuscito a trovare relativamente alle provvidenze 2011 risale al 23 ottobre 2012 (determinazione n.163). Questo provvedimento prevede (art. 4 del Piano Provvidenze Trotto) l’erogazione dell’importo di € 600.000,00 a favore dell’ANACT.
Sono a conoscenza delle polemiche nate nell’immediatezza della pubblicazione della determina di cui sopra, nello specifico anche della diffida ricevuta dall’Ente di riferimento a non erogare la somma all’ANACT, e quindi sono portato a presumere che sia stata valutata l’opportunità di distribuire la maggior parte delle risorse contenute nel piano provvidenze 2011 direttamente agli allevatori anziché all’Associazione che li rappresenta.
Purtroppo leggendo l’elenco dei beneficiari, o meglio il nome dei cavalli contenuti nelle liste, immediatamente mi è parso molto strano che il criterio adottato per la distribuzione dei fondi delle provvidenze 2011, a differenza del passato, non ha assolutamente tenuto conto della competenza temporale annuale.
Cercherò di essere più chiaro utilizzando un esempio: rimanendo agli anni più recenti (ma è sempre stato così, da quando sono stati utilizzati i risultati ottenuti in corsa dai cavalli per premiare gli allevatori) il piano provvidenze per l’anno 2009 (delibera del CdA UNIRE n. 93 del 27 febbraio 2009) stabiliva che i requisiti per ottenere il contributo fossero raggiunti dai cavalli (lettere M di 3 anni e N di 2 anni) entro il 31/12/2009, analogamente il piano provvidenze 2010 (delibera ASSI successore ex lege UNIRE n.34 del 8 maggio 2012) stabiliva che i requisiti previsti fossero conseguiti dai cavalli (lettere N di 3 anni e lettere O di 2 anni) al 31/12/2010.
In modo assolutamente naturale, e probabilmente anche troppo semplice, mi sono domandato:
quali requisiti hanno raggiunto in corsa al 31/12/2011 i cavalli della lettera R, nati nel 2010, che hanno potuto debuttare in corsa solamente nell’estate del 2012?
Alla luce di quanto sopra esposto Vi espongo schematicamente le mie domande:
1) Tenuto conto delle delibere precedenti riguardanti le provvidenze all’allevamento, in particolar modo di quella che prevedeva un piano pluriennale (2009-2010-2011) è regolarmente possibile attribuire provvidenze relative all’anno 2011 a cavalli che al 31/12/2011 non hanno mai corso?
2) Considerato che l’ufficio legale del Ministero ha ritenuto di applicare il regime “de minimis” per il settore galoppo, e presumendo, per analogia, che sarà applicato anche per il settore trotto, quali sono i 3 esercizi finanziari a cui fare riferimento per calcolare il massimale complessivo di 15.000 euro, di aiuti pubblici concessi a titolo “de minimis” (non necessariamente solo le provvidenze ippiche) da erogare alle imprese uniche?
3) Per i beneficiari delle provvidenze è previsto l’obbligo di autocertificazione relativamente ad altri contributi pubblici (diversi da quelli ippici) ricevuti a titolo “de minimis” negli esercizi finanziari interessati?
4) Quale sarà la destinazione delle somme eccedenti la soglia dei 15.000 euro, che per alcuni soggetti viene superata con il solo piano provvidenze 2011? (per il trotto, salvo errori, ne ho individuati 5)
5) Quali gli esercizi finanziari, e quindi i piani provvidenze futuri, ai quali i beneficiari che con il piano provvidenze 2011 hanno “esaurito” la soglia prevista dal regime “de minimis” non potranno accedere?
6) Ammettendo di non conoscere nei dettagli il bilancio ANACT, e quindi solo presumendo che nell’attivo dello Stato Patrimoniale sia presente un credito nei confronti del Ministero per la somma di 600.000 euro (credito derivante dalla delibera del 2012 relativa al piano provvidenze 2011 che destinava la somma all’Associazione) alla luce della decisione da parte del Ministero di destinare direttamente agli allevatori una parte consistente di questa somma (circa 550.000 euro) e di conseguenza di sottrarla all’ANACT, esiste la necessità di intervenire sul bilancio, sottoposto dagli organi competenti ai soci ANACT per l’approvazione nell’Assemblea Ordinaria del 28 maggio 2016?
7) Ammesso e non concesso che in base a quanto esposto nel punto precedente si configuri una rilevante insussistenza nell’attivo di bilancio (circa 550.000 euro) si renderà necessario l’intervento del componente di designazione ministeriale del Collegio Sindacale ANACT e/o del Collegio nel suo complesso?
Grato per l’attenzione in attesa delle risposte colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.
Alberto Bonati