La sentenza dell'Alta Corte del CONI:
alla Fitetrec Ante tutte le discipline FITE
LA FITETREC ANTE comunica: "Con decisione numero 32 datata 22 dicembre 2011 l’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni ha accolto il ricorso – proposto dalla Federazione italiana turismo equestre e trec Ante – con cui veniva denunciata la condotta arbitraria e gravemente illegittima assunta dalla Federazione italiana sport equestri già a far data dal 2008, anno in cui la Fitetrec-Ante è stata riconosciuta quale Disciplina sportiva associata al Comitato olimpico.
"Nel dettaglio, nel ricorso all’Alta Corte la Fitetrec-Ante ha lamentato i continui e reiterati “comportamenti interferenti” assunti dalla Fise, la quale, nonostante quanto convenuto con l’accordo Coni del 3 agosto 2010, si è arrogata la piena potestà regolamentare su discipline di competenza esclusiva della Fitetrec-Ante organizzando sul territorio nazionale manifestazioni e competizioni agonistiche nell’ambito della monta da lavoro e di discipline correlate.
"L’Alta Corte – con una decisione tranciante – ha dunque riconosciuto la piena legittimità delle pretese avanzate dalla Fitetrec-Ante, riconoscendole in via esclusiva la potestà organizzativa nelle suddette discipline sportive in virtù dell’accordo del 3 agosto 2010, nonché sulla scorta del disposto di cui all’art. 24 dello Statuto Coni, il quale espressamente statuisce che “il Consiglio nazionale può riconoscere una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva”.
Ne consegue che, per quanto fosse già pacifico, i giudici dell’Alta Corte ribadiscono ulteriormente il principio per cui le attività del trec, della monta da lavoro, del cross country e del turismo equestre, di competenza esclusiva della Fitetrec-Ante, non possano essere al contempo di competenza anche di una Federazione sportiva nazionale, così come asseritamente sostenuto dalla Fise, per di più in dispregio dei generali principi dell’ordinamento sportivo.
"Di contro, ove si fosse dato credito all’impostazione della Fise – ovvero riconoscendo a chiunque la possibilità di svolgere in forma agonistica attività disciplinate dalla Fitetrec-Ante – non soltanto il mondo sportivo equestre sarebbe piombato nel caos, ma non avrebbe avuto più ragion d’essere il riconoscimento delle Federazioni e delle Discipline sportive associate da parte del Coni, né l’individuazione nei loro statuti delle singole attività svolte.
L’Alta Corte ovviamente non vi ha aderito e, con specifica motivazione, ha rigettato integralmente tutte le eccezioni e le difese avanzate dalla Fise.
"La Fise, in particolare, ha tentato di difendere le sue posizioni sostenendo di adempiere agli impegni volontariamente assunti nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito del procedimento di infrazione avviato nei suoi confronti per comportamenti anticoncorrenziali.
L’Alta Corte, tuttavia, ha ritenuto infondata anche questa ulteriore motivazione, chiarendo come l’Authority, con la propria decisione, abbia definito “il perimetro di attività rispetto al quale la Fise vanta il diritto esclusivo di organizzare manifestazioni agonistiche e, in negativo, le aree rispetto alle quali la Federazione non può arrogarsi analoghe prerogative, in vista della salvaguardia di esigenze concorrenziali. Com’è ovvio, il provvedimento nulla dice in ordine all’eventuale ambito di riserva di attività per altre entità sportive affiliate al Coni, quale appunto la Fitetrec-Ante.”
"Ne consegue che la decisione dell’Alta Corte ha sostanzialmente ribadito quanto già era stato pattuito con l’accordo Coni del 3 agosto 2010, che, lungi dall’essere stato privato della sua efficacia vincolante, come sostenuto dalla Fise, fa tutt’oggi pienamente stato tra le parti.
"Difatti, sulla scorta dell’art. 24 dello Statuto Coni, le cui direttive sono state pienamente riflesse nell’accordo del 3 agosto, la FISE è tenuta all’osservanza di quanto ivi pattuito, ovvero a limitare l’ambito della propria sfera di competenza esclusiva alle sole discipline Cio/Fei, modificando in tal senso i propri statuti e regolamenti, dovendo specularmente riconoscere analoga potestà regolamentare in capo alla Fitetrec-Ante per gli ambiti di attività Fite, come puntualmente elencati all’art. 2 dello Statuto.
"Con la decisione 32/2011, dunque, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha finalmente riconosciuto i legittimi diritti della Fitetrec-Ante, definendo una questione che per troppo tempo ha creato scompiglio nel mondo sportivo, a detrimento dei cavalieri e di tutti gli appassionati del mondo equestre.
"Il notevole risultato ottenuto dalla Fitetrec-Ante comporterà, in buona sostanza, che la Fise non potrà più organizzare manifestazioni sportive e competizioni e, più in generale, disciplinare in forma agonistica – come illegittimamente ha fatto sino a ora – attività di competenza esclusiva della Fitetrec-Ante".