Fise, l'ex presidente Paulgross sospeso per tre anni
Sentenza della Procura federale d'appello della Fise in merito alla vertenza con l'ex presidente Paulgross
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comunicazione del 15 aprile 2014, il Segretario Generale F.I.S.E. provvedeva a trasmettere alla Procura Federale la documentazione già inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti riguardante l'utilizzo della carta di credito federale da parte dell'allora Presidente F.LS.E. avvocato Andrea Paulgross e relativa alle spese sostenute dal mese di gennaio 2009 al settembre 2012 per noleggi auto, carburante ristoranti, viaggi, alberghi e altro.
Al termine della indagine nel corso della quale veniva acquisita, oltre alla documentazione sopra indicata, copia degli estratti conto mensili della carta di credito affidata alLl'allora Presidente F.I.S.E., la Procura Federale, accertato che nel quadriennio 2009-2012I'incolpato aveva sostenuto spese ingiustificate ponendo quindi in essere una condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza cui sono tenuti tutti i tesserati, deferiva, dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale, l'avvocato Andrea Paulgross per violazione dell'art. I del Regolamento di Giustizia, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e/o violazione derivanti o conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni. La Procura chiedeva quindi l'applicazione della sanzione della sospensione dell'incolpato da ogni carica o incarico federale o associativo per mesi 36 oltre alla ammenda di € 5.000,00.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'incolpato, assistito dall'avv.Vincenzo Giardino che eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in quanto i fatti contestati avrebbero riguardato una materia extra-sportiva e dunque non di competenza del Giudice Sportivo Nazionale e comunque perché l'avvocato Paulgross, non essendo più tesserato al momento del deferimento, non avrebbe potuto essere giudicato dalla giustizia sportiva F.I.S.E.; nel merito contestava ogni avverso assunto replicando ad ogni singola voce di spesa ritenuta ingiustificata dalla Procura Federale.
All'udienza di discussione del 15 setternbre 2014, il Giudice di primo grado, sentito l'avvocato dell'incolpato, escusso un teste indicato dalla Procura Federale, rilevata d'ufficio la prescrizione delle violazioni contestate per il periodo 0l.01.2009-26.06.20f 1, previo parere del Procuratore Federale, concedeva alle parti termine per deposito di memorie e repliche riservandosi di decidere. con sentenza depositata i\22.12.2014 il Giudice di primo grado, così decideva "Il Giudice sportivo nazionale, nel procedimento disciplinare R.G. n. 40/14, instaurato a carico dell'avvocato Andrea Paulsross (n. tessera 1609/F) all'epoca deifatti Presidente della federazione Italiana Sport Equestri, pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione in parziale accoglimento della richiesta del procuratore Federale condanna ai sensi di cui all'art. 45 n. 10 det vigente Statuto Federale della F.I.S.E., l'avvocato Andrea Paulgross, (n. tessera fise 1609/F) alla sanzione della sospensione per 8 (otto) mesi da ogni carica e incarico federale e sociale oltre al pagatmento di un'ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per aver violato I'articolo I, numero 1, del regolamento di Giustizia e l'articolo l0 dello Statuto Federale"
Avverso la suddetta decisione la Procura Federale, con atto depositato il 20.01.2015, proponeva formale appello per due ordini di motivi; con il primo motivo la Procura Federale eccepiva l'omessa valutazione da parte del GSN della contestazione contenuta nell'atto di incolpazione e distinta con il n. 3 con la quale venivano contestate all'incolpato spese ingiustificate per la somma complessiva di € 84.000,00 a fronte di un totale di € 234.000,00; con il secondo motivo lamentava l'errata quantificazione della sanzione disciplinare comminata, ritenuta non adeguata alla gravità dei fatti contestati. La Procura Federale concludeva quindi per l'accoglimento dell'appello con applicazione a carico dell'avvocato Paulgross della sanzione così come richiesta in primo grado.
Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti questo Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 4 marzo 2015.
Sennonchè, con atto anticipato via mail alla segreteria degli organi di giustizia in data 05 febbraio 2015, l'avvocato Paulgross, difeso dall'avvocato Giardino, proponeva formale appello avverso e per l'annullamento della sentenza di primo grado eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione nei confronti dell'appellato non più tesserato F.I.S.E., e comunque nel merito, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito non essendo emerso a suo carico alcun addebito disciplinarmente rilevante.
Con provvedimento del l7 febbraio 2015, previa riunione dei due procedimenti, igettata l'istanza di
sospensione della provvisoria esecutività avanzata dalla difesa dell'avvocato Paulgross, questo Giudice, su istanza di parte, differiva al 14 aprile 2015 l'udienza di discussione già fissata per il 4 marzo 2015.
All'udienza del 14 aprile 2015, sentito I'avvocato Paulgross personalmente comparso, sentiti l'avvocato Vincenzo Giardino ed il Procuratore Federale che concludevano insistendo per l'accoglimento dei reciproci appelli con rigetto delle avverse impugnazioni, la Corte Federale d'Appello, riservatasi di decidere, ha assunto la seguente
DECISIONE
Questo Giudice ritiene necessario esaminare preliminarmente l'appello proposto dall'avvocato Paulgross.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto e comunque improcedibile per omesso versamento della tassa di gravame.
Orbene. Dall'esame degli atti e precisamente della ricevuta di ritorno comprovante la ricezione della gravata sentenza, risulta che la decisione è stata notificata all'avvocato Paulgross, domiciliato presso il suo difensore, il 05 gennaio 2015 ( e non 7 gennaio come precisato nell'atto di impugnazione) mentre l'appello è stato trasmesso via e-mail alla segreteria degli organi di giustizia solamente in data 05 febbraio 2015 e dunque oltre il "perentorio" termine di giorni trenta fissato dall'art. 18 comma l del previgente regolamento di giustizia applicabile al caso di specie (aft.1 5 - disposizioni transitorie e finali).
A quanto sopra detto deve aggiungersi che non risulta allegatala copia del pagamento del deposito di cui all'art 18 comma 3 con conseguente improcedibilita dell'appello (art. 18 comrna 4).
L'appello proposto dall'avvocato Andrea Paulgross non può quindi che essere dichiarato inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione dell'art. 1 del regolamento di giustizia.
Passando ad esaminare 1'appello presentato dalla Procura Federale si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame la Procura Federale lamenta I'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado di un capo dell'atto di incolpazione con il quale sono state contestate alla controparte spese ingiustificate per un importo di € 84.000,00 a fronte di una complessiva somma di € 234.000,00.
La censura appare infondata.
Ed in vero. Dalla lettura della sentenza di primo grado si comprende chiaramente che il Giudice, dopo aver esaminato la copiosa documentazione acquisita agli atti,ha ritenuto di dover fondare il proprio convincimento tenendo in considerazìone solo ed esclusivamente i documenti e le operazioni sostanzialmente non contestate dalla difesa reputando evidentemente non provate le ulteriori spese contestate dalla Procura Federale.
Il Giudice di primo grado quindi non ha omesso di considerare quanto dedotto dalla Procura Federale al capo 3 dell'atto di incolpazione, ma, esaminata la documentazione prodotta comprensiva quindi anche di quella a supporto della contestazione di cui al citato punto, ha ritenuto di poter esaminare solo ed esclusivamente le operazioni che direttamente o indirettamente, al termine della istruttoria, sono risultate "inoppugnabili.
Nessuna censura può quindi essere mossa al GSN che ha analiticamente esaminato tutti gli atti di causa per poi assumere la propria decisione solo su quanto oggettivamente provato.
Con il secondo motivo di grave la Procura Federale lamenta l'errata quantificazione della sanzione operata dal GSN in violazione del disposto di cui all'art. 4 del regolamento di giustizia.
Il motivo appare fondato.
Il GSN, al termine della sua disamina, ha quantificato la sanzione a carico dell'incolpato tenendo in
considerazione tre circostanze: la tipologia di illecito classificato come "grave" anche perché commesso in un momento di profonda difficoltà economica della federazione, il numero dei comportamenti posti in essere in violazione dell'art. I del regolamento, l'aggravante per aver commesso il fatto con abuso di poteri derivanti dall'esercizio delle funzioni di presidente. E al termine della sua valutazione ha ritenuto di dover applicare la sanzione della multa di € 5.000,00 e della sospensione per mesi 8 a fronte della richiesta di mesi 36 avanzata dalla Procura Federale.
La procura federale ha proposto appello ritenendo la quantificazione della sanzione non congrua rispetto le particolari circostanze sia oggettive che soggettive del caso in esame.
Orbene. Come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, I'art. 4 del regolamento di Giustizia stabilisce che il Giudice, nella detetminazione della sanzione, debba tenere in considerazione il contesto delle circostanze di fatto cui sono state compiute le violazioni, la qualifica, il ruolo e la carica rivestita dal responsabile, gli effetti della condotta e le motivazioni che hanno portato alla commissione della violazione.
Nel caso di specie è evidente che il Giudice di primo grado, non solo ha omesso di considerare i criteri valutativi stabiliti dal legislatore spottivo necessari per il rispetto del generale principio di "proporzionalità" tra la gravità del fatto e la sanzione da applicare , ma ha omesso di manifestare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere la richiesta della Procura Federale che, a giudizio di questo Giudice, appare in realtà pienamente condivisibile attesa la gravità del fatto che prescinde certamente dal numero di condotte accertate ed in virtù della carica assunta dal soggetto che le ha poste in essere nonchè dell'aggravante di cui all'art.5 n. I lettera a).
Questo Giudice ritiene quindi che la quantificazione della sanzione così come richiesta dalla procura Federale non può che considerarsi congrua e proporzionata rispetto alle oggettive circostanze del caso in esame.
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 40114, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così decide:
-dichiara l'appello promosso dall'avvocato Andrea Paulgross inammissibile e/o improcedibile per le ragioni di cui in parte motiva;
-accoglie l'appello della Procura Federale ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'avvocato Andrea Paulgross alla sanzione della sospensione per mesi 36 (trentasei) da ogni carica e incarico federale e sociale oltre al pagamento della ammenda di € 5.000,00.
Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.