FISE-ANTITRUST / 3
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri in data del 21 luglio 2010 e definitivamente formalizzati in data 4 febbraio 2011 sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;
RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della FISE, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti della FISE, senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter della legge citata;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;
b) di chiudere il procedimento nei confronti della FISE senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
c) che la F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri - entro trenta giorni dalla data di accettazione degli impegni, informi l’Autorità delle modalità di attuazione degli impegni, secondo le prescrizioni sopra specificate.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino