Antitrust, nuova istruttoria sulla FISE
BOLLETTINO n. 16 del 10 maggio 2010. INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
A378C - Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
Provvedimento n. 21025
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO nella sua adunanza del 22 aprile 2010
SENTITO il relatore prof. Piero Barucci
VISTA la propria delibera del 19 luglio 2007 con la quale è stata avviata una istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE) per accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli artt. 81/82 del Trattato CE (ora artt. 101 e 102 del T.F.U.E. - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di seguito TFUE), con particolare riguardo: a) al contenuto e agli effetti anticoncorrenziali delle norme statutarie vincolanti per i tesserati FISE, inquadrabili come delibere di una associazione di imprese finalizzate a precludere l'accesso al mercato equestre o comunque limitare l'attività sia di nuove associazioni sia dei soggetti operanti nel mercato in questione; b) ad una serie di condotte direttamente o indirettamente poste in essere da parte della FISE nei confronti delle associazioni concorrenti e degli altri soggetti attivi nel settore equestre, al fine di limitare o impedire il loro ambito di attività;
VISTO il proprio provvedimento del 15 maggio 2008 con il quale l'Autorità ha deliberato di accogliere gli impegni presentati dalla FISE in base al ruolo da essa svolto nel contesto CONI e CIO e allegati al testo del provvedimento stesso, costituendone pertanto parte integrante;
VISTA la sentenza del Tar Lazio del 22 ottobre 2008 con la quale è stato annullato "in parte qua" il suddetto provvedimento di accoglimento degli impegni e si è stabilito che "l'Autorità procedente dovrà nuovamente valutare se gli impegni proposti siano satisfattivi al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali in relazione ai quali è stato avviato il procedimento, nel qual caso la delibera del 15 maggio 2008 come emendata dalle parti illegittime resterà vincolante per la ricorrente e il procedimento rimarrà chiuso senza l'accertamento di alcuna infrazione o, viceversa, non siano satisfattivi ai fini in questione nel qual caso, essendosi modificata la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui è fondata la decisione, l'Autorità potrà riaprire d'ufficio il procedimento ai sensi dell'art. 14, co 3,1.287/1990";
VISTA la sentenza del 19 novembre 2009 con la quale il Consiglio di Stato nel confermare quanto stabilito dal Tar Lazio, nella citata sentenza di primo grado, ha specificato che "l'Autorità dovrà ora rinnovare espressamente la valutazione per verificare l'idoneità degli originari impegni privi delle modifiche contestate a determinare la chiusura dell'istruttoria, con riapertura del procedimento in caso contrario";
RITENUTO che la delibera di accoglimento degli impegni così come parzialmente emendata dalla pronuncia del Tar Lazio e successivamente confermata dal Consiglio di Stato possa avvalorare l'assunto che alla FISE sia attribuibile un'ingiustificata esclusiva sulla disciplina dell'intera attività equestre anche al di fuori del citato contesto CONI-CIO;
CONSIDERATO che a causa di tale assunto e delle condotte abusive conseguenti l'Autorità aveva deliberato l'avvio dell'istruttoria nei confronti della FISE;
RITENUTO pertanto che gli impegni proposti dalla FISE non appaiono attualmente "satisfattivi al fine di eliminare i profili anticoncorrenziali in relazione ai quali è stato avviato il procedimento" nei confronti della suddetta Federazione e, per tali motivi, non possono essere accolti
DELIBERA
a) in ottemperanza alle citate pronunce dei Giudici Amministrativi la riapertura d'ufficio del procedimento avviato in data 19 luglio 2007 nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri ai sensi degli artt. 101 e 102 del TFUE
b) il rigetto degli impegni proposti dalla Federazione Italiana Sport Equestri
c) la fissazione del termine di 30 giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopraindicato
d) che il responsabile del procedimento è il dr. Riccardo Piccoli
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate
f) che il procedimento deve concludersi entro il 24 marzo 2011.
Il Presidente Antonio Catricalà. Il Segretario Generale Luigi Fiorentino.