Tutela del cavallo, l'ordinanza del Ministero

ECCO IL TESTO ufficiale dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a proposito di manifestazioni in cui vengono impiegati  cavalli al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati:
ARTICOLO 1 – Manifestazioni autorizzzate
Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli in conformità alle  previsioni di cui all’allegato della presente ordinanza.
- Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato  organizzatore e previo parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale per la vigilanza di  cui agli articoli  141-141 bis -142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 625, integrata da un veterinario dell’ASL locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato alla presente ordinanza.  Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici  e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all’allegato della presente ordinanza.
ARTICOLO 2 -  Disposizioni per cavalli e fantini
1 -  E’ vietato utilizzare per le manifestazioni di                        cui  all’articolo 1, comma 1, cavalli di età inferiore ai quattro anni
2 – E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine, di cui agli articoli 544 bis-544 ter-544 quater-544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3 – E’ vietato l’uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo, tale da provocare sofferenza all’animale.
4 – Il comitato organizzatore è responsabile dell’applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 3 – Sostanze ad azione dopante
1 – E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2 – Sono da intendersi sostanze ad azione dopante quelle considerate tali dagli organismi tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE, FEI.
3 – Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee-guida volte alla prevenzione e al controllo del doping con modalità a campione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni finali
1 – La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione.

ALLEGATO A
                                                                                                                                                                                    
    
a) Il tracciato su cui si svolge l manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione


b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti


c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute

d) Il tecnico di cui all’articolo 1 comma 2 è abilitato attraverso specifico percorso formativo, certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi


e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione  


f) Il comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attua altresì un’ispezione veterinaria preventiva e che certifica l’idoneità degli equidi; un’ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.  


g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale

    

 

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