II MINISTERO delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute, ha approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 22 ottobre. Il comma 11 dell'art. 3 del decreto del 29 dicembre 2009, è sostituito dal seguente: "11. Ogni azienda è tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), degli equididetenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli aggiornamenti entro sette giorni dal verificarsi dell’evento secondo le modalità del manuale operativo di cui all’art. 6, comma 2.". Il decreto 29 dicembre 2009, riguarda le "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'Unire di cui all'art. 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200", adeguate a quanto sancito dal Regolamento (CE) n. 504/2008.