Animali soggetti di diritti. Riconoscimento giuridico nella Carta Costituzionale
Finalmente, a seguito di un lungo percorso evolutivo, partito dalla consapevole necessità e ferma volontà di codificazione di principi etici ritenuti fondamentali, si è giunti all’emanazione di una norma costituzionale che riconosce tutela giuridica al genere animale.
L’innovazione è di fondamentale importanza per l’evoluzione del nostro sistema giuridico e morale; per la prima volta il diritto italiano prevede con una norma ad hoc la tutela di un genere senziente (dotato di sensibilità) differente dal genere umano.
Nel mese di febbraio del 2022 è stata, infatti, emanata la Legge costituzionale n. 11/2022, prima norma di rango costituzionale che espressamente introduce tra i principi fondamentali dello Stato la tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
Tale determinazione rappresenta una svolta di grande valore, rendendo di fatto incontrovertibile il valore del genere animale.
In particolare, il Legislatore costituzionale ha espressamente previsto la tutela degli animali da parte dello Stato (art. 9 Cost.), affidando al Legislatore statale l’emanazione di norme che regolino modi e forme per la tutela specifica.
Nonostante l’indiscussa relazione che da sempre lega il genere umano a quello animale, assistiamo ad un riconoscimento epocale di quest’ultimo da parte dell’Ordinamento giuridico.
Basti pensare che il nostro Codice civile ancora annovera gli animali quali beni mobili (oggetti), ignorando le peculiarità di genere e la giusta tutela che i medesimi meritano, con le incongrue e dannose conseguenze che tale omissione comporta sia per gli animali coinvolti che per la tutela dei diritti di chi li detiene.
Tante volte mi sono trovata a tutelare i “diritti dei cavalli” nelle aule giudiziarie ed è stato difficile ottenere provvedimenti che tenessero conto delle caratteristiche e del benessere dell’animale quale essere senziente. Basti ad esempio pensare al caso di un’azione di accertamento della proprietà o del possesso di un cavallo sportivo, in cui i lunghi tempi della giustizia ordinaria compromettono di fatto il favorevole esito del giudizio e dunque non offrono tutela efficace, vanificando il ricorso all’azione giudiziaria e compromettendo da un lato il valore del cavallo sportivo che è soggetto ad inevitabile decadimento nel tempo e dall’altro l’attività del lavoro di preparazione sullo stesso che resta privo di riconoscimento e tutela.
Sebbene il cammino verso una tutela specifica sia ancora tutto da tracciare, la nuova disposizione costituzionale garantisce un passaggio epocale di pensiero (giuridico), che dovrà essere poi tema di specifica normativa da parte del Legislatore statale per stabilire modi e termini della tutela dei diritti (sanzioni). Non esiste diritto senza una norma che nello specifico lo tuteli.
Affinché la generale previsione costituzionale si sostanzi in atteggiamenti differenti, sarà altresì necessario attendere l’interpretazione delle norme da parte dell’Autorità giudiziaria Il percorso con cui si è giunti alla determinazione costituzionale in esame fonda le proprie radici nel prodromico riconoscimento del genere animale, quale essere senziente, da parte dell’Unione Europea che con il Trattato dei diritti fondamentali dell’Unione ha posto l’attenzione degli Stati membri all’emanazione di norme di garanzia per il benessere psico-fisico animale.
I principi del benessere psico-fisico animale sono state individuati, per la prima volta, con il Rapporto Brambell nel 1965: il documento, commissionato dal Governo Inglese ad un gruppo di veterinari ha emanato le ‘cinque libertà’ fondamentali per la tutela del benessere animale, in particolare per animali da allevamento:
1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.
Il nostro Codice penale prevede alcune norme che di fatto tutelano il benessere degli animali d’affezione, sebbene gli stessi non siano titolari di diritti specifici come gli esseri umani, il nostro Codice penale punisce le condotte di chi tolga la vita ad un animale o lo maltratti, è altresì punito l’abbandono ed anche lo sfruttamento per spettacoli che comportino sevizie e per i combattimenti.
l nuovo dettato normativo garantirà, dunque finalmente, una tutela più ampia e specifica del genere animale. Sarà necessario, in particolare, regolare il bilanciamento dei diritti nell’ambito delle negoziazioni che coinvolgono il genere animale.
L’auspicio è che il percorso giuridico intrapreso e la futura attenzione del Legislatore possano riequilibrare la relazione uomo-animale, da una lato riducendo la brutalità umana, così da garantire la sana coesistenza ed interazione tra i due generi e dall’altro, attivando un processo di re- sensibilizzazione dell’essere umano, affinché si riappropri dei valori fondamentali che scaturiscono dalla relazione con il genere animale e per l’effetto migliori anche i rapporti uomo-uomo